Imposta di soggiorno

Con legge provinciale del 16 maggio 2012 n. 9, venne istituita l'imposta comunale di soggiorno a partire dall'01.01.2014.

L'imposta è dovuta al Comune di Luson dai soggetti che pernottano nei seguenti esercizi ricettivi, ubicati nel territorio del Comune di Luson.

L'imposta è dovuta per ogni persona e per ogni notte di soggiorno ed è corrisposta dal soggetto passivo al sostituto d'imposta l'ultimo giorno di permanenza del soggetto passivo nell'esercizio ricettivo. Sulla fattura/ricevuta fiscale emessa dal sostituto d'imposta, l'imposta può essere indicata anche come “Ortstaxe”, “imposta di soggiorno” o “local tax” e deve essere indicato l'assolvimento o meno dell'obbligo di corresponsione dell'imposta da parte del soggetto passivo. Dev'essere altresì indicato che l'importo dell'imposta non è soggetto ad IVA.

Tariffa:

L'amministrazione comunale non ha deliberato nessun aumento della tariffa per gli anni 2014 e 2014:

a) Euro 1,30 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;

b) Euro 1,00 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;

c) Euro 0,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'art. 1, comma 2 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

Esenzioni:

Sono esenti dal pagamento dell'imposta: a) i minori fino al compimento del 14° anno di età; b) il personale degli esercizi ricettivi e le persone per le quali non vige l'obbligo di dichiarazione dei pernottamenti; c) solo fino al 31 dicembre 2014 le persone che pernottano per frequentare corsi previsti da programmi di studio di scuole pubbliche ed equiparate. In ogni caso tale esenzione non vale per i docenti di tali corsi, nonché per gli studenti iscritti a corsi universitari o a corsi post-scolastici.

Datei herunterladen: PDFRegolamento

Competente

ITA